La nota della Direzione Generale del MIUR n. 2338 del 27.9.2013, espressamente ricorda che l’art. 45 – comma 1 – del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), prevede:
"I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione, con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale."
Pertanto tutti coloro che utilizzeranno il formato digitale per l’invio di documenti (via posta elettronica certificata e con firma digitale elettronica a valore legale), non dovranno trasmettere gli stessi in formato cartaceo.
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